Ordine contenente bevande alcoliche:
Le bevande alcoliche sono soggette ai diritti di accisa all’interno di tutti gli stati membri dell’Unione Europea. I diritti di accisa devono essere pagati all’interno dello Stato membro in cui la merce viene immessa per il consumo.
Le norme comunitarie prevedono che le merci soggette ai diritti di accisa vengano trasportate da uno Stato membro all’altro in regime di sospensione dei diritti di accisa, fino al raggiungimento della destinazione finale.
Il mittente (Rosso Fine Food S.r.l.) è registrato come deposito commerciale di bevande alcoliche assoggettate ad accisa e la spedizione sarà pertanto effettuata da un deposito che detiene prodotti per i quali l’accisa è stata già corrisposta in Italia.
Inoltre, Rosso Fine Food S.r.l. fornirà una garanzia per le merci soggette ad accisa che vengono spedite a un altro stato membro in regime di sospensione dei diritti di accisa.
Tutte le merci soggette ai diritti di accisa e trasportate da uno Stato membro all’altro saranno pertanto accompagnate dal seguente documento obbligatorio:
- DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato) che certifica l’avvenuto pagamento dell’accisa all’origine.
Questa documentazione consente alle autorità di monitorare e garantire il pagamento dei dazi applicabili e una volta dimostrata la corretta emissione dei documenti di accompagnamento, il mittente (Rosso Fine Food S.r.l.) potrà ottenere il rilascio della garanzia inviata in regime di sospensione dei diritti di accisa e chiedere il rimborso dell’accisa versata in Italia.
Pertanto, sarà cura del soggetto destinatario, fornire il relativo codice accisa, ovvero il codice identificativo adottato in base alla normativa comunitaria per identificare, nelle movimentazioni all’interno dell’Unione Europea, gli impianti o i soggetti operanti in regime sospensivo che possono identificarsi con il depositario autorizzato, il destinatario registrato e lo speditore registrato, al fine di poter corrispondere l’accisa dovuta nel paese di destinazione.
Inoltre, il destinatario, si impegnerà a restituire l’esemplare n. 3 del DAS debitamente compilato e sottoscritto nel riquadro dedicato alla ricezione delle merci; tale esemplare n. 3 deve altresì riportare, qualora previsto dalle norme del paese di destinazione, l’attestazione di riscontro da parte della Dogana di competenza.